dello stato civile 1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, di:

  • a)redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
  • c)ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso; 2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art45 · fonte del testo

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