delle funzioni consolari I funzionari consolari hanno il diritto di:

  • a)proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonche' delle sue persone giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e tecnologiche, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti;
  • b)assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;
  • c)adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottare misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;
  • d)informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art37 · fonte del testo

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