1. L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Marocco e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Marocco, - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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