della bandiera e dello stemma nazionale 1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio. 2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonche' sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza. 3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art13 · fonte del testo

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