Le competenti Autorita' svizzere ed italiane procederanno al collaudo della nuova opera non appena i lavori saranno ultimati. Il collaudo implica l'accettazione definitiva dell'opera, con riserva dell'esecuzione di eventuali lavori complementari di poca importanza. Dalla data del collaudo le competenti Autorita' dei due Paesi s'impegnano a mantenere in buone condizioni il canale e ad assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione di quelle parti dell'opera sottoposte alla sovranita' territoriale di ciascuno Stato.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;235~art5 · fonte del testo

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