I due Governi s'impegnano ad agevolare l'esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti:

  • a)alle rispettive direzioni dei lavori e' assicurato l'appoggio delle competenti Autorita' Amministrative dei due Paesi;
  • b)le persone addette ai lavori potranno circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana durante l'esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali;
  • c)i due Governi s'impegnano a concedere l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze di importazione ed esportazione per i materiali originari e provenienti dal libero traffico interno dei due Stati, destinati alla esecuzione delle opere, dall'inizio dei lavori previsti dagli accordi tecnici di cui all'articolo 2, fermo restando l'obbligo della dichiarazione, di volta in volta, alla competente Dogana.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;399~convenzione-art4 · fonte del testo

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