1. Il collaudo dei lavori ad opere ultimate sara' affidato in comune - anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati - esclusivamente a due tecnici designati l'uno dall'Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l'altro dal magistrato per il Po con sede in Parma. 2. Il certificato di collaudo dovra' essere approvato esclusivamente dalle predette Autorita' dei due Stati.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;399~convenzione-art7 · fonte del testo

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