Indice per libri, titoli e capi
Penale
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 · Legge 30 luglio 1990, n. 224
- Aggiornato al
- 10 agosto 1990
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando intensificare la loro…
- Art. 2DI APPLICAZIONE L'assistenza comprendera': a) ricerca di persone; b) notifica di atti…
- Art. 3DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza giudiziaria, da redigersi per iscritto…
- Art. 4DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza potra' essere negata: a) se si riferisce a reati che la…
- Art. 5DELLA DOMANDA 1. Le domande di assistenza saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia…
- Art. 6DELLA ESECUZIONE Alle domande di assistenza sara' data esecuzione nelle forme previste…
- Art. 7DI ATTI E OGGETTI 1. Qualora le domande di assistenza abbiano ad oggetto la trasmissione…
- Art. 8E LUOGO DELL'ESECUZIONE Se la parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte…
- Art. 9DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. La richiesta che abbia ad oggetto la citazione di…
- Art. 10DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Qualora la domanda abbia ad oggetto l'audizione di un…
- Art. 11' 1. L'imputato il testimone ed il perito che a seguito di una citazione compaia di…
- Art. 12DI DETENUTI 1. Ciascuna parte trasferira' temporaneamente, su richiesta, all'altra Parte…
- Art. 13DI CONDANNE Ciascuna Parte informera' annualmente l'altra Parte delle sentenze di…
- Art. 14PENALI Ciascuna Parte comunichera' all'altra Parte, su domanda, nella misura consentita…
- Art. 15DALLA LEGALIZZAZIONE I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni…
- Art. 16DI ENTRATA IN VIGORE La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
