DI ATTI E OGGETTI 1. Qualora le domande di assistenza abbiano ad oggetto la trasmissione di documenti o fascicoli, la Parte richiesta avra' facolta' di consegnarne solo copie o fotocopie autenticate, salvo che la parte richiedente domandi espressamente gli originali. 2. La Parte richiesta potra' rifiutarsi di trasmettere oggetti o documenti che le vengano richiesti qualora la propria legge non lo permetta, ovvero nel caso in cui le siano necessari in un procedimento penale in corso. 3. I documenti originali o gli oggetti che fossero stati inviati in espletamento di una richiesta di assistenza dovranno essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, eccetto quando la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art7 · fonte del testo

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