Art. 8 (Convenzione)
E LUOGO DELL'ESECUZIONE Se la parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informera' della data e del luogo d'esecuzione della rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere a questa esecuzione se la Parte richiesta vi consenta.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
