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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996 · Legge 1 luglio 1997, n. 223
- Aggiornato al
- 19 luglio 1997
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA…
- Art. 2e protezione reciproca degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli…
- Art. 3degli investimenti 1. Il trattamento menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del…
- Art. 4per perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite…
- Art. 5Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno sottoposti…
- Art. 6di fondi connessi con gli investimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce che…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata abbia concesso…
- Art. 8' di trasferimento dei fondi Il trasferimento dei fondi di cui agli Articoli 4, 6 e 7 del…
- Art. 9di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente 1…
- Art. 10delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia tra le Parti…
- Art. 11dell'Accordo Il presente Accordo verra' applicato a tutti gli investimenti realizzati…
- Art. 12di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore dell'Accordo Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima…
- Art. 14e scadenza dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quindici anni a…
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