per perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite in relazione agli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente offrira' a tali investitori, in conformita' alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di qualsiasi Paese terzo. I pagamenti, previsti a titolo di risarcimento, saranno liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art4 · fonte del testo

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