e protezione reciproca degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e permettera' tali investimenti in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, manterra' per essi condizioni economiche e giuridiche favorevoli e si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori, che possano arrecare danno alla gestione, al mantenimento, all'uso, alla cessione, alla trasformazione o alla liquidazione dell'investimento. A tali investimenti sara' assicurata la piena protezione e sicurezza. 3. In caso di reinvestimento degli utili provenienti da un investimento o d'aumento del capitale investito, tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa protezione e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale. 4. Ciascuna Parte Contraente o una sua agenzia all'uopo designata puo' stipulare con l'investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolera' gli specifici rapporti legali connessi all'investimento dell'investitore in questione. 5. Ciascuna Parte Contraente consentira', in conformita' con la propria legislazione, agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo a loro scelta indipendentemente dalla cittadinanza. 6. Ai cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno garantite condizioni appropriate per la realizzazione delle loro attivita' professionale, in conformita' con la legislazione di quest'ultima Parte Contraente. 7. Ciascuna Parte contraente, conformemente alla propria legislazione relativa all'entrata e al soggiorno degli stranieri, permettera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attivita' lavorative connesse ad un investimento regolato dal presente Accordo, nonche' ai loro familiari, di entrare nel proprio territorio, rimanervi e lasciarlo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art2 · fonte del testo

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