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((Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981. Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi. Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo e' dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci. Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione. La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni)).

Testo in vigore dal 19 aprile 1984 al 26 aprile 1986

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1984

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1983 al 19 aprile 1984. 145 parole tolte, 208 parole aggiunte.

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la tolto: erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania. Il contributo e' concesso nella misura del 75 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del aggiunto: concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 tolto: e aggiunto: o del febbraio 1981. Le tolto: domande vanno presentate entro il 30 giugno 1983 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al quarto comma del precedente articolo 21, secondo le modalita' ivi previste. Per il conseguimento dei fini di cui al aggiunto: agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi. Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo tolto: di cui al primo comma viene dotato di aggiunto: e' dotato di lire 100 miliardi a tolto: valere sul fondo di cui al precedente articolo 3. Mutui agevolati, a valere sul fondo aggiunto: carico dello stanziamento di cui all'articolo 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci. Le cooperative e i consorzi di cui al tolto: precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 aggiunto: comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione. La determinazione aggiunto: dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse tolto: eaggiunto: , nonche' le modalita' di gestione del fondo sono tolto: fissate aggiunto: stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza tolto: socialeaggiunto: , sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art24 · fonte del testo

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