Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981. Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi. Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo e' dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci. Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione. La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile 1986, n. 119

12

Il D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986".

Testo vigente dal 26 aprile 1986

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1986

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1984 al 26 aprile 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile 1986, n. 119

    Il D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986".

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art24 · fonte del testo

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