[1]Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1:

[3]al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le seguenti: "nei soli comuni disastrati". Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali". All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni"; al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986"; i commi 4, 5 e 6 sono soppressi. All'articolo 5: i commi 2, 3 e 4 sono soppressi. All'articolo 6: le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.

Testo vigente dal 26 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-18;119~art1 · fonte del testo

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