Art. 17 — Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici

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Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 16. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terra' conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione della universita' della Basilicata. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni.

Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 12 agosto 1981

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