[1]Forme di cooperazione

[2]Le Autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all'articolo 2, collaborano in particolare secondo le seguenti modalita':

  • a)scambio delle informazioni su: i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonche' i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga; gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale; i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; i reati economici, il riciclaggio, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonche' le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; la formazione e l'aggiornamento professionale;
  • b)scambio di esperienze relative: alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa; ai metodi adottati nella prevenzione della criminalita'; ai metodi scientifici e agli strumenti tecnologici applicati nel settore della pubblica sicurezza; alle unita' artificieri, ai metodi e alle tecnologie impiegate nell'individuazione di ordigni e materiali esplodenti; ai sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili; alle tecniche, ai sistemi e alle metodologie applicate nel settore della polizia scientifica; all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  • c)adozione di misure, in conformita' con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;
  • d)svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio dei dati sui soggetti sospettati di essere implicati in attivita' criminali come previsto nell'articolo 2 dell'Accordo - e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti su entrambi i territori.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art3 · fonte del testo

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