Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 · Legge 12 maggio 1995, n. 210
- Aggiornato al
- 1 giugno 1995
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL RECLUTAMENTO…
- Art. 2recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della…
- Art. 3Un mercenario ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, che partecipa…
- Art. 4reato chiunque: a) tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione…
- Art. 5Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari…
- Art. 6Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione…
- Art. 7Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente…
- Art. 8Stato Parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente…
- Art. 9Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria…
- Art. 10Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato Parte sul di cui…
- Art. 11persona contro cui e' intentata un'azione legale per uno qualsiasi dei reati definiti…
- Art. 12Stato parte sul cui territorio e' scoperto il presunto autore del reato, qualora non…
- Art. 13Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in ogni…
- Art. 14Stato parte nel quale un'azione penale e' stata intentata contro il presunto autore del…
- Art. 15I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo…
- Art. 16presente Convenzione non pregiudica: a) le regole relative alla responsabilita'…
- Art. 17Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa all'interpretazione o…
- Art. 18La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre…
- Art. 19La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di…
- Art. 20Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta…
- Art. 21'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, spagnola…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
