Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:

  • a)adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attivita' illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;
  • b)coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art6 · fonte del testo

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