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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989
Legge 12 maggio 1995, n. 210
- Aggiornato al
- 1 giugno 1995
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere…
- Art. 3Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilita' o avendone…
- Art. 4Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro…
- Art. 5Non e' punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con…
- Art. 6E' punito secondo la legge italiana: a) il cittadino che commette all'estero un reato…
- Art. 7L'articolo 244 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole…
- Art. 8La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
