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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001 · Legge 15 gennaio 2003, n. 21
- Aggiornato al
- 13 febbraio 2003
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Nessuna delle Parti Contraenti potra'…
- Art. 4di perdite 1. I cittadini e le societa' di una delle Patti Contraenti, che abbiano subito…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire…
- Art. 6degli investimenti e dei redditi da essi derivanti 1. Ognuna delle Parti Contraenti…
- Art. 7Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno…
- Art. 8delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che possono…
- Art. 9delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra…
- Art. 10Qualora una delle Parti Contraenti o un suo organismo preposto abbia versato un…
- Art. 11di altre disposizioni 1. Qualora la legislazione di entrambe le Parti Contraenti o gli…
- Art. 12dell'Accordo Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima…
- Art. 13tra i Governi Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente…
- Art. 14in vigore Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento…
- Art. 15e scadenza Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni…
Altre partizioni dell’atto
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