[1]nazionale e clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Nessuna delle Parti Contraenti potra' applicare nel suo territorio agli investimenti realizzati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ed ai redditi da essi derivanti, un trattamento meno favorevole di quello ch'essa concede agli investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati dai propri cittadini o societa' o ad investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati da cittadini o societa' di un Paese terzo. 2. Nessuna delle Parti Contraenti potra' sottoporre, nel proprio territorio, cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente, in quanto a gestione, mantenimento, impiego, trasformazione, godimento o liquidazione di investimenti ed attivita' connesse al loro operare, a un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o alte proprie societa' o a cittadini e societa' di un Paese terzo. 3. In deroga al principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo (1)del presente Articolo, nel caso della Repubblica Unita di Tanzania, gli incentivi limitati concessi soltanto ai propri cittadini ed alle proprie societa' volti a stimolare la creazione di industrie locali, sono da considerarsi compatibili con il presente articolo, nel caso in cui non incidano in modo significativo sugli investimenti e sulle attivita' ad essi connesse di cittadini e societa' dell'altra Parte Contraente. Fatto salvo il rafforzamento della capacita' delle industrie locali, la Repubblica Unita di Tanzania eliminera' in maniera progressiva detti incentivi speciali.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;21~accordo-art3 · fonte del testo

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