[1]delle controversie tra le Parti Contraenti

[2]1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione ed applicazione del presente Accordo, dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite i canali diplomatici. 2. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere composta entro 6 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti notifica, per iscritto, l'altra Parte Contraente, essa sara' sottoposta, su iniziativa di una delle Patti Contraenti, a un tribunale arbitrale. 3. Il tribunale arbitrale e' costituito per ogni singolo caso nel modo seguente: ognuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del collegio entro due mesi dalla data di' ricezione della domanda di arbitrato. Tali membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo che, previa approvazione delle due Parti Contraenti, sara' nominato Presidente del tribunale arbitrale. Il Presidente sara' nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Qualora le nomine non fossero effettuate nei termini previsti nel paragrafo (3) del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti puo', in assenza di ogni altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle necessarie nomine Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se, per qualsiasi altro motivo, gli sia impossibile svolgere tale funzione, sara' invitato a procedere alle necessarie nomine il Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o gli sia parimenti impossibile svolgere tale funzione, sara' invitato a procedere alle necessarie nomine il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle Patti Contraenti. 5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio membro del tribunale e i costi per i propri rappresentanti nella procedura arbitrale. Le spese riguardanti il Presidente e quelle restanti sono da dividersi in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il tribunale, puo', tuttavia, nel suo lodo, ordinare che una delle Parti Contraenti si faccia carico di una percentuale maggiore dei costi, e tale decisione e' vincolante per entrambe le Parti. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;21~accordo-art9 · fonte del testo

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