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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009 · Legge 15 novembre 2011, n. 204
- Aggiornato al
- 7 dicembre 2011
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- 19
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- 23
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GIAPPONE DI MUTUA…
- Art. 2DI APPLICAZIONE 1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza…
- Art. 3DI INFORMAZIONI 1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si…
- Art. 4SU RICHIESTA 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta…
- Art. 5SPONTANEA L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce, di propria…
- Art. 6L'Amministrazione adita, su richiesta e nell'osservanza delle disposizioni legislative e…
- Art. 7CONTROLLATA Le Amministrazioni doganali, in conformita' con le proprie competenze e…
- Art. 8E CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA 1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del…
- Art. 9DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA 1. Salvo altrimenti previsto dal presente Accordo…
- Art. 10DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA 1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente…
- Art. 11PENALI 1. Le informazioni fornite ai sensi del presente Accordo da ciascuna…
- Art. 12ALL'ASSISTENZA 1. Qualora la Parte Contraente dell'Amministrazione adita ritenga che…
- Art. 13TECNICA Le Amministrazioni doganali si forniscono assistenza tecnica in materia doganale…
- Art. 14Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive…
- Art. 15TERRITORIALE Il presente Accordo si applica nei territori doganali di entrambi gli Stati…
- Art. 16I titoli degli articoli dell'Accordo vengono indicati solo per comodita' di consultazione…
- Art. 17Qualsiasi questione o controversia che sorga dall'interpretazione o dall'applicazione del…
- Art. 18DELL'ACCORDO 1. Le Amministrazioni doganali adottano i provvedimenti necessari per…
- Art. 19FINALI 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo…
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