[1]DI INFORMAZIONI

[2]1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni utili al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, nonche' per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, con particolare riguardo alle informazioni riguardanti il traffico illecito delle seguenti merci o sostanze:

[3](a) armi, munizioni e materiale esplosivo;

[4](b) rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche;

[5](c) beni a duplice uso e merci soggette a dazi doganali o altre tasse di elevata entita';

[6](d) sostanze stupefacenti e psicotrope, e precursori;

[7](e) altre merci e altre sostanze che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;

[8](f) opere d'arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici; e

[9](g) specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione.

[10]2. Le Amministrazioni doganali si trasmettono reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Queste informazioni possono riguardare:

[11](a) le tecniche di applicazione della legislazione doganale che si sono dimostrate efficaci;

[12](b) le nuove tendenze, mezzi e metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;

[13](c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;

[14](d) le persone che hanno commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali;

[15](e) i mezzi di trasporto ed i containers, noti per o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nei rispettivi territori doganali;

[16](f) locali noti per essere stati utilizzati o sospettati di essere utilizzati in relazione ad infrazioni doganali commesse nei rispettivi territori doganali;

[17](g) comunicazioni e notifiche di decisioni e documenti amministrativi riguardanti l'applicazione della legislazione doganale; e

[18](h) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per la corretta applicazione della legislazione doganale.

[19]3. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, comunica all'altra Amministrazione doganale informazioni su attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate, che forniscano motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sara' commessa un'infrazione doganale sul territorio doganale di quest'ultima.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art3 · fonte del testo

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