[1]DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

[2]1. Salvo altrimenti previsto dal presente Accordo, l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita direttamente dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

[3]2. L'Amministrazione adita adotta, nei limiti della competenza e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli a dare seguito alle richieste di assistenza formulate nell'ambito del presente Accordo, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e svolgendo, o disponendo, le opportune indagini.

[4]3. L'Amministrazione adita puo' consentire ai funzionari dell'Amministrazione richiedente di presenziare durante le indagini condotte dall'Amministrazione adita sul proprio territorio doganale. La presenza di taluni funzionari dell'Amministrazione richiedente e' di carattere consultivo ed e' soggetta ai termini e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione adita.

[5]4. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente, con il consenso dell'Amministrazione adita e alle condizioni definite da quest'ultima, possono presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione adita per raccogliere informazioni e richiedere copia dei documenti relativi alle attivita' che costituiscono o possono costituire un'infrazione doganale, di cui l'Amministrazione richiedente necessita ai fini del presente Accordo.

[6]5. Qualora, nell'ambito del presente Accordo, i funzionari delle rispettive Amministrazioni doganali siano presenti nel territorio doganale dell'altra Amministrazione doganale, devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento prova della propria identita', qualifica e mandato. Essi non possono indossare uniformi ne' portare armi. Sono responsabili di ogni violazione commessa, e godono della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Amministrazione doganale, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

[7]6. Nel caso in cui l'Amministrazione adita non possa adempiere alla richiesta, essa provvede a darne notizia tempestivamente all'Amministrazione richiedente provvedendo, altresi', ad indicare le motivazioni di tale impossibilita' eventualmente accompagnate da altre informazioni rilevanti.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art9 · fonte del testo

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