Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi · Legge 23 dicembre 2009, n. 201
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione
- Aggiornato al
- 13 gennaio 2010
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1Traduzione non ufficiale Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in…
- Art. 2soggetti a limitazione 1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, i seguenti crediti, qualunque…
- Art. 3esclusi dalla limitazione Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a…
- Art. 4che preclude la limitazione Una persona non ha il diritto di limitare la propria…
- Art. 5dei crediti Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilita'…
- Art. 6generali 1. I limiti della responsabilita' per crediti diversi da quelli citati…
- Art. 7per i crediti dei passeggeri 1. Per quanto riguarda i crediti per morte o per lesioni…
- Art. 8' di conto 1. L'Unita' di conto di cui agli articoli 6 e 7 e' il Diritto Speciale di…
- Art. 9di crediti 1. I limiti della responsabilita' determinati conformemente all'articolo 6 si…
- Art. 10della responsabilita' senza costituzione di un fondo di limitazione 1. La limitazione…
- Art. 11del fondo 1. Ogni persona la cui responsabilita' e' messa in causa puo' costituire un…
- Art. 12del fondo 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 e…
- Art. 13di altre azioni 1. Ove sia stato costituito un fondo in conformita' all'articolo 11, a…
- Art. 14applicabile Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla…
- Art. 15La presente Convenzione si applichera' ogni qual volta una qualsiasi persona di cui…
- Art. 16, ratifica ed adesione 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati…
- Art. 17in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno dei mese successivo…
- Art. 18Qualsiasi Stato potra', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o…
- Art. 19La presente Convenzione puo' essere denunciata da una delle Parti in qualsiasi momento…
- Art. 20ed emendamenti 1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto la…
- Art. 21degli ammontari della limitazione e dell'unita' di conto o dell'unita' monetaria 1…
- Art. 22La presente Convenzione verra' depositata presso il Segretario Generale. 2. Il Segretario…
- Art. 23La presente Convenzione e' fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
