[1]del fondo

[2]1. Ogni persona la cui responsabilita' e' messa in causa puo' costituire un fondo presso il tribunale o altra autorita' competente in qualsiasi Stato Parte in cui e' stata promossa un'azione legale relativa a crediti soggetti a limitazioni. Il fondo deve essere costituito per la somma degli ammontari fissati negli articoli 6 e 7 che sono applicabili ai crediti di cui tale persona possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilita' fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo cosi' costituito sara' disponibile solo per il pagamento dei crediti per le quali puo' essere invocata la limitazione della responsabilita'. 2. Un fondo puo' essere costituito sia mediante il deposito della somma, sia fornendo una garanzia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il fondo,che sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorita' competente. 3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell'articolo 9 o dal suo assicuratore e' ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art11 · fonte del testo

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