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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 · Legge 16 giugno 1997, n. 201
- Aggiornato al
- 5 luglio 1997
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI SIRIA ED IL…
- Art. 2' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle…
- Art. 3di diritti 1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i seguenti…
- Art. 4delle Linee Aeree 1) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di indicare per iscritto…
- Art. 5o sospensione dei diritti 1) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare…
- Art. 6da oneri su equipaggiamenti, combustibile, scorte, ecc. 1) Gli aeromobili eserciti sui…
- Art. 7che regolamentano la capacita' 1) Vi saranno possibilita' giuste ed eque per le aerolinee…
- Art. 8dei servizi convenuti 1) L'aerolinea designata di ognuna delle due Parti Contraenti…
- Art. 9Ai fini dei paragrafi seguenti, per "tariffa" si intendono i prezzi che debbono essere…
- Art. 10e Regolamenti 1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti…
- Art. 11di licenze e di certificati 1) I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di…
- Art. 12delle aerolinee 1) Ciascuna Parte accordera' all'aerolinea designata dell'altra Parte…
- Art. 13dei proventi Ciascuna Parte Contraente accordera' all'aerolinea designata dell'altra…
- Art. 14In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti…
- Art. 15delle controversie 1) Se una controversia sorge tra le Parti Contraenti attinente…
- Art. 16' alle Convenzioni multilaterali In caso di conclusione di una Convenzione multilaterale…
- Art. 17di statistiche Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente riforniranno le…
- Art. 18L'una o l'altra delle Parti Contraenti puo' in ogni tempo dare notifica all'altra Parte…
- Art. 19presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno note…
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