delle Linee Aeree

  • 1)Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di indicare per iscritto una aerolinea all'altra Parte Contraente, allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
  • 2)All'atto del ricevimento di tale designazione, l'altra Parte Contraente, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) di questo Articolo, accordera' immediatamente all'aerolinea designata l'apposita autorizzazione di esercizio.
  • 3)Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono chiedere alla aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, garanzie soddisfacenti per quanto riguarda la sua competenza ad adempiere ai requisiti prescritti in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio dei servizi aerei internazionali da parte di tali Autorita' in conformita' con le norme della Convenzione.
  • 4)Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accordare l'autorizzazione di esercizio di cui al par. 2 di questo Articolo, o di imporre le condizioni che essa puo' ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una aerolinea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo in tutti i casi in cui detta Parte Contraente non ritenga di avere garanzie soddisfacenti sul fatto che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale aerolinea siano acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai suoi connazionali.
  • 5)Quando l'aerolinea di ciascuna Parte Contraente e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' cominciare in qualsiasi monento ad esercire i servizi convenuti, sempre che una tariffa stabilita in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo sia in vigore per tali servizi.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art4 · fonte del testo

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