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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989 · Legge 4 marzo 1994, n. 201
- Aggiornato al
- 26 marzo 1994
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- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1A C C O R D O A PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA LA REPUBBLICA ARABA…
- Art. 2e protezione degli Investimenti (1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli…
- Art. 3della Nazione piu' favorita (1) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio…
- Art. 4per danni o perdite (1) Gli investimenti dei cittadini o delle Societa' di ciascuna parte…
- Art. 5o espropriazione (1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro…
- Art. 6del capitale e del profitto. (1) Ciascuno Stato contraente garantira', senza indebiti…
- Art. 7Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro…
- Art. 8di cambio Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati in…
- Art. 9delle controversie sugli investimenti (1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze…
- Art. 10delle controversie tra Stati Contraenti (1) Le controversie tra Stati Contraenti relative…
- Art. 11tra gli stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a…
- Art. 12di altre norme (1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno degli…
- Art. 14e scadenza (1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per uno periodo di venti anni e…
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