delle controversie sugli investimenti (1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, concernenti un investimento di questo investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato saranno, se possibile, composte amichevolmente. (2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potra': (a) sottoporre la disputa alla Corte competente dello Stato contraente per una decisione; (b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformita' con le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, e degli annessi Regolamenti aggiuntivi di esecuzione. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuera' in conformita' alle disposizioni di arbitrato in materia della Commissione delle Nazioni Unite (UNCITRAL) sul diritto commerciale internazionale. (3) Nessuno Stato Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato fintantoche' le procedure non siano state concluse ed uno stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art9 · fonte del testo

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