Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato, la cui surrogazione non eccedera' i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtu' di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4), (5) e (6).

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art7 · fonte del testo

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