[1]D e n u n c i a La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno degli Stati contraenti puo' denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • b)alle altre imposte prelevate sul reddito e sul patrimonio per i periodi d'imposta che terminano al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

[2]Per la Repubblica Per la Repubblica federale italiana di Germania

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art32 · fonte del testo

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