ed autorizzazione delle Compagnie Aeree 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, in conformita' con le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concedera' immediatamente alla compagnia aerea designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente possono.chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare loro di possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorita' all'esercizio di servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero di imporre quelle condizioni che essa ritiene necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui detta Parte Contraente non abbia avuto prova che parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, ovvero da suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara' stata in tal modo designata ed autorizzata, potra' iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi convenuti, a condizione che la compagnia aerea osservi le disposizioni applicabili del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art4 · fonte del testo

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