di diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati al presente Accordo, al fine di istituire e svolgere servizi aerei sulle rotte specificate in Allegato al presente Accordo (qui di seguito denominati i "servizi convenuti" e le "rotte specificate"). 2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi:

  • a)sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza farvi scalo;
  • b)atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e
  • c)nell'esercizio di servizi sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti indicati nella tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o diretti verso altri punti specificati. 3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sara' intesa nel senso di conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, dietro compenso o per noleggio,.a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4. Nel caso in cui, a causa di conflitti armati, disordini o sviluppi politici, ovvero circostanze particolari e insolite, la compagnia aerea designata di una Parte Contraente non sia in grado di svolgere un servizio sulla rotta normale, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per agevolare la continuita' dello svolgimento di tale servizio, riorganizzando adeguatamente tali rotte e concedendo anche diritti per il periodo che puo' essere necessario facilitare le operazioni possibili.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari