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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
Legge 19 febbraio 2007, n. 19
- Aggiornato al
- 5 marzo 2007
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 45
- Art. 1Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversita' delle Espressioni Culturali…
- Art. 2- Principi guida 1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta'…
- Art. 3- Ambito d'applicazione Questa Convenzione si applica alle politiche ed alle misure…
- Art. 4- Definizioni Ai fini di questa Convenzione, s'intende che: 1. Diversita' culturale…
- Art. 5- Regola generale riguardante diritti ed obblighi 1. Le Parti, conformemente alla Carta…
- Art. 6- Diritti delle Parti a livello nazionale 1. Nel quadro delle sue politiche e misure…
- Art. 7- Misure volte a promuovere le espressioni culturali 1. Le Parti si impegnano a creare…
- Art. 8- Misure per proteggere le espressioni culturali 1. Senza pregiudizio per le disposizioni…
- Art. 9- Condivisione delle informazioni e trasparenza Le Parti devono: (a) fornire ogni quattro…
- Art. 10- Educazione e sensibilizzazione del pubblico Le Parti devono: (a) favorire e sviluppare…
- Art. 11- Partecipazione della societa' civile Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della…
- Art. 12- Promozione della cooperazione internazionale Le Parti s'impegnano a rafforzare la loro…
- Art. 13- Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile Le Parti s'impegnano ad integrare…
- Art. 14- Cooperazione per lo sviluppo Le Parti s'impegnano a sostenere la cooperazione per lo…
- Art. 15- Modalita' di collaborazione Le Parti s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo di…
- Art. 16- Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo I Paesi sviluppati devono…
- Art. 17- Cooperazione internazionale in situazioni di minaccia grave per le espressioni…
- Art. 18- Fondo Internazionale per la Diversita' Culturale 1. E' istituito un Fondo…
- Art. 19- Scambio, analisi e diffusione delle informazioni 1. Le Parti concordano di scambiare…
- Art. 20- Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarieta' e non subordinazione…
- Art. 21- Concertazione e coordinamento internazionali Le Parti s'impegnano a promuovere gli…
- Art. 22- Conferenza delle Parti 1. E' costituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle…
- Art. 23- Comitato Intergovernativo 1. E' istituito presso l'UNESCO un Comitato Intergovernativo…
- Art. 24- Segretariato dell'UNESCO 1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal…
- Art. 25- Soluzione delle controversie 1. In caso di controversia tra le Parti di questa…
- Art. 26- Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri 1. Questa…
- Art. 27- Adesione 1. Questa Convenzione e' aperta all'adesione di Stati non membri dell'UNESCO…
- Art. 28- Punto di contatto Allorche' diviene Parte di questa Convenzione, ciascuna Parte designa…
- Art. 29- Entrata in vigore 1. Questa Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del…
- Art. 30- Regimi costituzionali federali o non unitari Riconoscendo che gli accordi…
- Art. 31- Denuncia 1. Ciascuna delle Parti di questa Convenzione ha facolta' di denunciare questa…
- Art. 32- Funzioni del depositario Il Direttore Generale dell'UNESCO, in qualita' di depositario…
- Art. 33- Emendamenti 1. Ogni Parte di questa Convenzione puo', attraverso comunicazione scritta…
- Art. 34- Testi che fanno fede Questa Convenzione e' redatta in arabo, cinese, inglese, francese…
- Art. 35- Registrazione Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa…
