[1]- Regola generale riguardante diritti ed obblighi

[2]1. Le Parti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale ed agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, riaffermano il loro diritto sovrano di formulare ed attuare le loro politiche culturali, di adottare delle misure per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali e di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione. 2. Allorche' una Parte attua delle politiche e adotta delle misure per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali sul suo territorio, le sue politiche e misure devono essere compatibili con le disposizioni di questa Convenzione.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art5 · fonte del testo

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