[1]- Conferenza delle Parti

[2]1. E' costituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti e' l'organo plenario e supremo di questa Convenzione. 2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile, congiuntamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO. Essa puo' riunirsi in sessione straordinaria se cosi' essa decide o se il Comitato Intergovernativo riceve una richiesta in tal senso da almeno un terzo delle Parti. 3. La Conferenza delle Parti adotta il suo regolamento interno. 4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, tra l'altro: (a) eleggere i membri del Comitato Intergovernativo; (b) ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti di questa Convenzione trasmessi dal Comitato Intergovernativo; (c) approvare le linee guida operative predisposte, su sua domanda, dal Comitato Intergovernativo; (d) adottare ogni altra misura che essa giudica necessaria per promuovere gli obiettivi di questa Convenzione.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art22 · fonte del testo

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