[1]- Denuncia

[2]1. Ciascuna delle Parti di questa Convenzione ha facolta' di denunciare questa Convenzione. 2. La denuncia deve essere notificata attraverso uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in nessun modo gli obblighi finanziari della Parte che denuncia la Convenzione, fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art31 · fonte del testo

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