proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento, dato che la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al venti per cento del costo di produzione del film. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Di massima, la partecipazione creativa, tecnica ed artistica del coproduttore minoritario deve essere proporzionale al suo apporto finanziario. In ogni caso questa partecipazione deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario. Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma precedente possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' dei due Paesi. Ad ogni modo, ciascuna coproduzione deve comportare l'impiego di un regista italiano o di un regista canadese.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57~accordo-art4 · fonte del testo

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