Art. 24 — Decisioni da riconoscere ed eseguire
- 1)Ciascuna Parte contraente riconosce ed esegue alle condizioni stabilite dal presente Accordo, le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte.
- 2)Tra le decisioni di cui al comma precedente sono comprese anche le transazioni giudiziarie concernenti i pagamenti di alimenti nonche' le decisioni per le spese processuali.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
