Art. 23 — Attività degli organi competenti
- 1)L'organo competente della Parte richiesta, a seguito della domanda di assistenza, adotta, nei limiti derivanti dalle norme del proprio ordinamento, le misure per l'ottenimento degli alimenti.
- 2)Tale organo informa l'organo competente dell'altra Parte delle misure adottate e del loro esito. Qualora non sia stato possibile effettuare alcun adempimento, lo comunica indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
