RICHIESTE Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' Giudiziarie di ciascuna Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Trattato, a condizione che:

  • a)la sentenza concerna materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte stessa o di un Trattato tra questa Parte ed uno Stato terzo;
  • b)la parte processuale sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove e' stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, in quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;
  • c)la sentenza abbia acquistato efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte ove e' stata emessa;
  • d)non sia stata pronunciata sentenza dalle Autorita' Giudiziarie della Parte richiesta fra le stesse parti e sul medesimo oggetto;
  • e)non sia pendente dinanzi all'Autorita' Giudiziaria della Parte richiesta un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti instaurato anteriormente all'introduzione della domanda dinanzi all'Autorita' Giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art18 · fonte del testo

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