• 1)Ai cittadini di una delle Parti contraenti e' accordata sul territorio dell'altra Parte l'esenzione dalle tasse e dai depositi delle spese processuali, nonche' ogni altro beneficio previsto dalle leggi o dai regolamenti, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini di quest'ultima Parte.
  • 2)Le esenzioni e i benefici accordati per un procedimento dall'Autorita' giudiziaria di una Parte contraente si applicano anche a tutti gli atti processuali che per il medesimo procedimento vengono effettuati dalle Autorita' giudiziarie dell'altra Parte contraente.
  • 3)La certificazione relativa alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, eventualmente necessaria per la concessione delle esenzioni o benefici, e' rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza.
  • 4)Se il richiedente non ha la residenza nel territorio di nessuna delle Parti contraenti la certificazione puo' essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente di cui e' cittadino, competente per il luogo della sua residenza.
  • 5)L'autorita' che rilascia le certificazioni, che le riceve o che deve decidere sulla ammissione alle esenzioni o ai benefici, puo' chiedere alle autorita' dell'altra Parte informazioni complementari.
  • 6)La richiesta concernente le esenzioni e i benefici puo' essere presentata tramite l'autorita' giudiziaria competente della Parte contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza. Tale autorita' trasmette, tramite i Ministeri della Giustizia, la richiesta insieme alla certificazione di cui al comma 3, all'autorita' giudiziaria competente dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art7 · fonte del testo

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