Art. 11 — Esecuzione dell'assistenza
- 1)L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria si effettua a norma delle leggi della Parte richiesta. Su domanda possono essere adottate forme diverse da quelle previste in tali leggi, purche' non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
- 2)Su domanda viene data tempestivamente comunicazione del tempo e del luogo di esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria. La comunicazione puo' essere effettuata direttamente per servizio postale.
- 3)Se l'autorita' giudiziaria indicata nella richiesta non e' competente, o se essa non e' indicata, la domanda viene trasmessa all'autorita' giudiziaria competente.
- 4)Se la persona indicata nella domanda non e' reperibile all'indirizzo segnalato, la Parte richiesta procede alle ricerche necessarie per accertarne la residenza o il domicilio.
- 5)La Parte richiesta, se non e' possibile dar corso alla domanda, lo comunica alla Parte richiedente, indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
