Art. 21 — Modalità delle comunicazioni
- 1)La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti e' trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.
- 2)Organo competente e' per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
