ARTICOLO VII Le Parti Contraenti, conformemente ai rispettivi ordinamenti, concederanno al personale inviato in missione di cooperazione dall'altra Parte, i privilegi e le facilitazioni che risultino necessari al normale svolgimento dei loro compiti. Tali privilegi e facilitazioni non dovranno essere inferiori a quelli concessi al personale di Cooperazione Tecnica e di qualsiasi altro Paese, Ente o Organismo Internazionale. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, nel Protocollo addizionale che costituisce parte integrante del presente Accordo come Allegato A, vengono specificati i diritti e le esenzioni che il Governo peruviano accordera' al predetto personale.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artvii · fonte del testo

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