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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981
Legge 8 maggio 1989, n. 187
- Aggiornato al
- 27 maggio 1989
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO…
- Art. iiARTICOLO II La Cooperazione si realizzera' secondo modalita' che verranno concordate fra…
- Art. iiiARTICOLO III Per l'esecuzione di ogni progetto di Cooperazione Tecnica le Parti…
- Art. ivARTICOLO IV Nel quadro dei progetti di cooperazione previsti nell'articolo III, il…
- Art. vARTICOLO V Le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare che, dopo il periodo di tempo…
- Art. viARTICOLO VI Le candidature del personale straniero da impiegare nei progetti di…
- Art. viiARTICOLO VII Le Parti Contraenti, conformemente ai rispettivi ordinamenti, concederanno…
- Art. viiiARTICOLO VIII Gli esperti e i tecnici volontari in missione di cooperazione saranno…
- Art. xiARTICOLO IX Le Parti Contraenti concederanno tutte le facilitazioni per l'entrata nei…
- Art. xARTICOLO X Allo scopo di regolare le attivita' di cooperazione tecnica previste nel…
- Art. iALLEGATO A PROTOCOLLO ADDIZIONALE All'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica tra il…
- Art. iiARTICOLO II Il presente Protocollo, che viene allegato all'Accordo Generale di…
